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Perché sottoscrivo la petizione per il registro comunale dei testamenti biologici

Articoli originali

Intervento del dott. Cristiano Samueli alla conferenza stampa per la presentazione della petizione per un registro dei testamenti biologici a Venezia


Venezia 30 luglio 2009 - Quando pochi giorni fa mi è stato illustrato il progetto di creare un registro comunale dei testamenti biologici anche a Venezia, ho accettato di sottoscriverlo per vari motivi. Come cittadino innanzitutto che riconosce l'autorità del Parlamento in materia legislativa. Per questo mi richiamo all'art.6 del testo sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento attualmente in discussione alla Camera e nello specifico al paragrafo 1 dove si dice che "Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica" ed all'articolo 3 dove si dice che "Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa". Ritengo quindi che l'indicazione sia che tutte le Dichiarazioni Anticipate di trattamento debbano essere raccolte da un organo istituzionale meglio se locale che faccia da garante e da custode delle volontà sul fine vita dei cittadini. Inoltre un registro comunale dei testamenti biologici è importante perché nel rispetto del diritto di ogni persona di poter scegliere dà la possibilità di avere un luogo certo dove siano custodite le espressioni della volontà dei cittadini sia che vogliano utilizzare ogni risorsa della medicina sia che intendano accettare la fine naturale della vita, se un giorno perdessero la coscienza e con essa la possibilità di esprimersi. Questo dell'indipendenza dei cittadini nella scelta delle terapie è un diritto scritto nella Costituzione all'art 32 che recita "…Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge…" e viene ripreso dall'art. 53 del Codice di Deontologia Medica, che afferma che: "Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi … se è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di Nutrizione Artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla". Come medico ritengo importante l'istituzione del registro comunale dei testamenti biologici anche rifacendomi al documento della Fnomceo redatto a Terni il 13 giugno 2009 ed in cui fra l'altro si dice che "Ai medici pertanto spetta il difficile compito di trovare, all'interno dei suddetti principi, il filo del loro agire posto a garanzia della dignità e della libertà del paziente, delle sue scelte, della sua salute fisica e psichica, del sollievo della sofferenza e della sua vita in una relazione di cura costantemente tesa a realizzare un rapporto paritario ed equo, capace cioè di ascoltare ed offrire risposte diverse a domande diverse". Il medico deve creare un'alleanza terapeutica "quale espressione alta e compiuta di pari libertà e dignità di diritti e doveri, pur nel rispetto dei diversi ruoli. L'autonomia decisionale del cittadino, che si esprime nel consenso/dissenso informato, è l'elemento fondante di questa alleanza terapeutica al pari dell'autonomia e della responsabilità del medico nell'esercizio delle sue funzioni di garanzia." Ecco l'utilità professionale per il medico di avere un luogo di riferimento in cui siano poste le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento dei cittadini che fossero oggetto delle sue cure in situazione di fine vita. Questo perché il medico nella sua attività professionale deve tenere conto del Codice Deontologico che recita all'art.35 "Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente" ed all'art.38 "Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere le proprie volontà, deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato)". Le dichiarazioni Anticipate di Trattamento intervengono in queste condizioni quale espressione particolare ed eccezionale del consenso del paziente che, informato, consapevole e quindi al momento capace, dichiara i suoi orientamenti sui trattamenti ai quali desideri o non desideri essere sottoposto nell'eventuale sopravvenire di una condizione irreversibile di incapacità di esprimere le proprie volontà. "Tali dichiarazioni" continua il documento della Fnomceo "vanno espresse in forma scritta, sottoscritta e datata, conseguente ad una informazione medica di cui resta idonea documentazione. In tale contesto vanno chiaramente definite le condizioni nelle quali queste assumono il valore giuridico ed etico di espressione di una volontà "capace", ovvero se riferita solo agli stati vegetativi o se anche a tutti gli altri stati patologici che si manifestano nel corso di malattie cronico degenerative caratterizzati da un perdita irreversibile della coscienza di sé e dell'ambiente configuranti quindi una incapacità ad esprimere volontà attuali." Sicuramente un registro comunale dei testamenti biologici dovrà prevedere l'individuazione della figura del "Delegato/Fiduciario", che eserciti "una funzione di cooperazione con il medico curante al fine di evitare conflitti tra le due funzioni di tutela dovendo entrambi perseguire il migliore interesse del paziente."
Desidero sottolineare come questa circostanza della richiesta di un registro comunale dei testamenti biologici sia anche l'occasione che fa capire come nel nostro Paese stia crescendo la consapevolezza di quello che sempre nel documento di Terni si dice cioè che "Le dichiarazioni anticipate rappresentano scelte libere e consapevoli che possono essere in ogni momento revocate o aggiornate e non devono contenere richieste di atti eutanasici o riconducibili a forme di trattamenti futili e sproporzionati (accanimento terapeutico )." In questo senso aggiungo che, come è stato scritto sui giornali dopo il Secondo Simposio Nazionale sulle decisioni di fine vita del maggio 2009, "tra un nichilismo terapeutico ed un accanimento si colloca la desistenza terapeutica come espressione di quell'etica dell'accompagnamento che è in sintonia con la deontologia medica." Ricordo che con desistenza terapeutica si intende l'atteggiamento terapeutico con il quale il medico desiste dalle terapie futili ed inutili e che ha la sua base nel concetto di accompagnamento alla morte secondo dei criteri bioetici e di deontologia medica già stabiliti.
Agosto 2008. "Chi di voi ha passato qualche giorno nelle stanze dove vivono le tante Eluane?", "Chi di voi vorrebbe sottoporsi a tutto questo senza avere alcuna percezione del mondo e senza una ragionevole speranza di recuperare l'integrità intellettiva? Io non lo vorrei, lo confesso. E se mi capitasse vi prego di tenere in considerazione queste parole". Così disse il Sen. Ignazio Marino e per la prima volta un testamento biologico entra a far parte degli atti del Senato.


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